Superbonus 110%, l’insostenibile responsabilità dei professionisti

Il decreto n. 34/2020 (cd decreto Rilancio) ha introdotto la detrazione fiscale del 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (Ecobonus), anche detta Superbonus. L’agevolazione spetta a condizione che si abbia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o si raggiunga la classe energetica più alta. Un risultato che deve essere documentato dall’Attestato di prestazione energetica (Ape). E che va riferito alle condizioni prima e dopo l’intervento e rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico che accedono al Superbonus l’efficacia degli interventi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Questo sulla base del decreto Mit n. 58 del 2017, aggiornato con Dm 24/2020.

Le sanzioni per asseverazione infedele
Le responsabilità in capo ai professionisti e i meccanismi per la cessione del credito fissati dal decreto Rilancio potrebbero comportare il pagamento dell’intero importo dei lavori agevolati da parte dei tecnici professionisti. Che, in base al decreto, sono incaricati di asseverare la regolarità e l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese sostenute.

In caso di attestazioni e asseverazioni infedeli, i professionisti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele emessa. E devono inoltre risarcire i clienti dagli eventuali danni causati dalla propria attività, se il committente decidesse di sostenere le spese, rinunciando alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Polizza assicurativa obbligatoria per i professionisti
Per questo, i professionisti devono sottoscrivere una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Una polizza che deve avere un massimale adeguato alla quantità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, e comunque non inferiore a 500 mila euro.

Senza parametri per definire l’entità dei danni per i quali il professionista deve assicurarsi, il premio annuale da corrispondere potrebbe risultare insostenibile.

Superbonus, le proposte di Finco
La Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi e opere specialistiche per le costruzioni (Finco) è intervenuta al riguardo. E ha proposto di definire i criteri secondo cui misurare la congruità delle spese e il calcolo dei rischi soggetti a copertura assicurativa. Considerando la mancanza di riferimenti di mercato per i costi di capitolato, che rende difficile adottare parametri di valutazione negli interventi complessi.

I tempi di utilizzo dei crediti d’imposta del Superbonus
Finco ha calcolato che per un tipico intervento Eco-Sisma bonus su un condominio di media grandezza, i tempi ipotizzabili sono di tutto conto. Potrebbero volerci 3-4 mesi per definire, deliberare e progettare gli interventi, e 6-7 mesi per affidarli e realizzarli. A questi vanno aggiunti ulteriori tempi per approntare le attestazioni da parte dei professionisti. Con il risultato che l’impresa potrà ricevere sul cassetto fiscale il relativo credito d’imposta solo nel marzo del 2022.

Per permettere alle imprese di realizzare gli interventi con la dovuta speditezza, Finco propone di consentire la cedibilità a terzi anche dei crediti d’imposta acquisiti, ma non utilizzati e presenti ancora nei cassetti fiscali, relativi ad interventi realizzati prima del 2020.

Fondamentale quindi è accelerare l’utilizzo dei crediti di imposta, svincolandolo dalla comunicazione in modalità telematica che i condomini possono inviare solo l’anno successivo all’effettuazione dei lavori. Rendendo possibile l’utilizzo dei crediti fiscali dal mese successivo, le imprese potrebbero subito negoziare la cessione dei crediti fiscali ed acquisire altre commesse.

Le proposte dell’Ance sul Superbonus
Nel corso dell’audizione informale presso la Commissione Bilancio della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2020, L’ Ing. Rodolfo Girardi, Vice Presidente per il Centro Studi Ance, ha illustrato le proposte dell’Associazione dei Costruttori in merito alle detrazioni fiscali:

estendere a tutto il 2023 l’applicazione del superbonus al 110%, per tenere in debita considerazione tutta la tempistica richiesta per l’esecuzione dei lavori agevolati;
estendere il superbonus al 110% anche agli immobili delle società, compresi quelli locati a terzi;
consentire l’utilizzo immediato dei crediti d’imposta derivanti da Eco e Sismabonus o dallo “sconto in fattura” per non incidere ulteriormente sulla liquidità delle imprese;
eliminare la condizione di destinazione ad abitazione principale degli edifici unifamiliari prevista per l’applicazione dell’Ecobonus potenziato, limitazione che contrasta con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia degli incentivi in termini di sviluppo di progetti di riqualificazione degli edifici esistenti;
consentire il riporto negli anni successivi dei crediti d’imposta da Ecobonus e Sismabonus non utilizzati nell’anno, che rischia di compromettere il meccanismo della cessione dei bonus;
eliminare il principio di “responsabilità in solido” degli acquirenti dei crediti d’imposta corrispondenti ai bonus con i fornitori che effettuano lo “sconto in fattura”;
eliminare il rispetto dei criteri ambientali minimi (cd. CAM) per i materiali utilizzati nei lavori agevolati con l’Ecobonus al 110%, trattandosi, per lo più, di prodotti costosi e di difficile reperibilità, la cui obbligatorietà rischia di rallentare i lavori e di incrementarne i costi di realizzo;
prevedere l’uso di prezzari riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute;
completare l’indicazione delle superfici opache che costituiscono l’involucro dell’edificio su cui eseguire gli interventi, includendo quelle inclinate;
specificare le motivazioni alla base della impossibilità del doppio passaggio di classe energetica.