Spese tracciabili per la detrazione: l’Agenzia si pronuncia

A partire dal 1° gennaio 2020 la Legge 160/2019 all’art.1 c. 679 stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% (escluse le detrazioni con percentuali diverse; es. erogazioni liberali a Onlus o per iniziative umanitarie che possono beneficiare della detrazione del 26%, 30% o 35%), relativamente agli oneri indicati nell’art.15 del Tuiril pagamento debba avvenire mediante:

  • bonifico postale o bancario;
  • ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono pertanto oggetto di tale disposizione:

  • spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese di istruzione
  • spese universitarie
  • spese per asili nido
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari
  • erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • assicurazioni sulla vita e infortuni
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Il comma 680, la Legge 160/2019  prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche in contanti, per le seguenti spese:

  • medicinali
  • dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Fonte – CGN Centro Studi